CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER TRADUTTORI

  1. Ambito di applicazione

(1) Le presenti condizioni contrattuali, salvo espliciti accordi diversi o prescrizioni di legge inderogabili, si applicano ai contratti tra la traduttrice, da un lato, e il committente, dall’altro.

(2) Le Condizioni Generali di Contratto (CGC) del committente sono vincolanti per la traduttrice, solo laddove quest’ultima le abbia riconosciute espressamente.

  1.    Ambito dell’incarico di traduzione

La traduzione sarà scrupolosamente eseguita secondo i principi deontologici per l’esercizio della professione. Il committente riceverà un esemplare della traduzione come convenuto contrattualmente.

  1.    Obbligo di collaborazione e informazione del committente

(1) Il committente dovrà tempestivamente informare la traduttrice sulle modalità di esecuzione della traduzione richieste (uso, consegna su supporti informatici, numero di esemplari, traduzione pronta per la stampa, layout, ecc.). Se la traduzione è destinata alla stampa, il committente consegnerà tempestivamente alla traduttrice una bozza di stampa prima della messa in macchina. Il committente è tenuto a verificare nomi e cifre.

(2) Con il conferimento dell’incarico il committente mette a disposizione della traduttrice la documentazione e le informazioni necessarie per la stesura della traduzione (glossari del committente, illustrazioni, disegni, tabelle, abbreviazioni, definizioni interne, ecc.).

(3) Non saranno imputabili alla traduttrice eventuali errori e ritardi dovuti all’insufficiente o tardiva fornitura di materiale informativo e istruzioni.

(4) Il committente assume la responsabilità per i diritti relativi al testo, garantendo la liceità dell’esecuzione della traduzione e tenendo indenne la traduttrice dai corrispondenti diritti di terzi.

  1.    Eliminazione di vizi

(1) La traduttrice si riserva il diritto di apportare successive rettifiche alla traduzione. Al committente spetta in primo luogo il solo diritto all’eliminazione di eventuali inesattezze presenti nella traduzione.

(2) Il committente dovrà rivendicare il diritto alla correzione entro 8 giorni dal ricevimento della traduzione, indicando con precisione le inesattezze rilevate.

(3) I diritti di garanzia previsti per legge non abilitano il committente a negare il pagamento concordato.

  1.    Responsabilità

Il traduttore risponde in caso di grave negligenza intenzionale. In caso di negligenza lieve il traduttore risponde solo in caso di violazione di obblighi contrattuali sostanziali.

  1.    Segreto professionale

La traduttrice si impegna a mantenere il segreto su tutte le informazioni delle quali sia venuta a conoscenza nell’ambito dell’espletamento della propria attività per il committente.

  1.    Collaborazione di terzi

(1) Per l’esecuzione dell’incarico la traduttrice è legittimata ad avvalersi di collaboratori o terzi specializzati.

(2) Nel caso di ricorso alla collaborazione di terzi, la traduttrice dovrà provvedere affinché essi si obblighino alla riservatezza in conformità con l’art. 6.

  1.    Corrispettivo

(1) Il corrispettivo è esigibile subito dopo la consegna della prestazione. Il termine di consegna deve essere ragionevole.

(2) Tutti i prezzi si intendono al netto dell’eventuale IVA di legge.

(3) Oltre all’onorario pattuito, la traduttrice ha il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e concordate con il committente. Nel caso di contratti con soggetti committenti privati, l’imposta sul valore aggiunto è compresa nel prezzo finale e viene indicata a parte. Nel caso di traduzioni di volume particolarmente esteso, la traduttrice è legittimata a richiedere il pagamento di un congruo acconto.

(4) Nel caso in cui non sia stata pattuita l’entità dell’onorario, si presuppone la corresponsione di un normale compenso adeguato al tipo e al grado di difficoltà della traduzione. In questi casi sono considerate come congrue e usuali quantomeno le tariffe elencate nella legge tedesca sui compensi e sulle indennità in materia di giustizia (JVEG).

(5) Qualora il committente modifichi in misura non trascurabile il testo sorgente dopo averlo consegnato alla traduttrice, quest’ultima potrà allora richiedere un congruo rinvio del termine di consegna. Oltre all’onorario convenuto, la traduttrice sarà inoltre legittimata a richiedere un adeguato onorario orario per il maggior dispendio di tempo.

L’ulteriore dispendio di tempo per attività che esulano da quelle di traduzione – come ad esempio il controllo di bozze di stampa, riformattazioni, layout e simili – sarà altresì messo in conto secondo un adeguato onorario orario.

(6) il lavoro svolto fino al momento della disdetta dell’incarico dovrà essere pagato.

  1.    Riserva di proprietà e diritti d’autore

(1) La traduzione rimane proprietà della traduttrice fino all’avvenuto pagamento integrale delle prestazioni dovute. Fino a tale momento al committente non spetta alcun diritto di utilizzazione.

(2) La traduttrice si riserva il proprio diritto d’autore.

  1.   Diritto applicabile

(1) All’incarico e a tutti i diritti da esso derivanti si applica il diritto tedesco.

  1.   Clausola salvatoria

La nullità o l’inefficacia di singole disposizioni non pregiudica l’efficacia delle presenti condizioni contrattuali. La clausola inefficace sarà sostituita dalla disposizione valida che maggiormente si avvicini al risultato economico e allo scopo perseguito.

  1.   Modifiche e integrazioni

Eventuali modifiche e integrazioni alle presenti CGC saranno valide solo se concordate per iscritto. Ciò vale anche per eventuali modifiche apportate al requisito della forma scritta.